Il POF

Regolamento dell'Istituto

 

ART. 1

Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali.
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’Organo Collegiale mediante affissione all’albo di apposito avviso. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 2 Programmazione delle attività degli Organi Collegiali.
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.


ART. 3 Svolgimento coordinato dell’attività degli Organi Collegiali.
Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in
determinate materie.


ART. 4 Elezioni contemporanee di organi di durata annuale.
Le elezioni, per gli Organi Collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

ART. 5 Convocazione del Consiglio di interclasse e di intersezione.
Il Consiglio di interclasse e di intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi componenti.
 

ART. 6 Programmazione e coordinamento.
Le riunioni del Consiglio di interclasse e di intersezione devono essere programmate secondo i criteri dell’art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall’art. 3.

 

ART. 7 Convocazione del Collegio dei Docenti.
Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art. 4, terzultimo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Maggio 1974 n. 416.


ART. 8 Programmazione e coordinamento dell’attività del Collegio dei Docenti.
Per la programmazione e il coordinamento dell’attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni dei precedenti art. 2 e 3.


ART. 9 Prima convocazione del Consiglio di Circolo.
La prima convocazione del Consiglio di Circolo, immediatamente successiva alla nomina dei relativi componenti da parte del Provveditore agli Studi, è disposta dal Dirigente Scolastico.


ART. 10 Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Circolo.
Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, componenti del Consiglio stesso, il Proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori componenti del Consiglio. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in
carica. Il Consiglio elegge anche un vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.


ART. 11 Regolamento delle sedute del Consiglio di Circolo.
La convocazione del Consiglio di Circolo deve essere disposta con un congruo avviso, di massima non inferiore a cinque giorni, rispetto alla data della riunione. In caso di particolare urgenza, è prevista la convocazione del Consiglio di Circolo entro 24 ore. La documentazione riguardante i vari punti all’ordine del giorno deve essere a disposizione dei componenti del Consiglio di Circolo che potranno prenderne visione presso la segreteria tre giorni prima della prevista convocazione. Il Presidente porrà in discussione gli argomenti all’ordine del giorno nella successione in cui compaiono nell’avviso di Convocazione, e può inserire al punto “varie” non più di tre argomenti, improvvisamente emersi, espressamente richiesti all’inizio della seduta, che non implichino decisioni particolarmente rilevanti. Le sedute avranno la durata di due ore; il prolungamento è possibile su delibera dei due terzi dei presenti solo per concludere un punto particolarmente urgente. All’ora stabilita nell’avviso di convocazione, il Presidente fa l’appello, se non sono presenti la metà più uno dei componenti, trascorsi quindici minuti, senza che il numero legale sia raggiunto, il Presidente dichiara deserta la seduta e fissa la
riunione in un altro giorno. Di ciò viene redatto il verbale con l’indicazione dei nomi degli intervenuti. La votazione è segreta quando si decide su argomenti che riguardano persone e su richiesta della maggioranza per qualsiasi altro punto all’o.d.g. Il Presidente regolerà il dibattito e stabilirà la durata massima degli interventi a cinque minuti per ogni argomento e per ciascun componente del Consiglio di Circolo.
Gli interventi dovranno essere brevi, chiari e limitati agli argomenti dell’ordine del giorno, naturalmente si seguiranno le discussioni attentamente onde evitare interventi inutili.
Le deliberazioni sono pubblicate in apposito Albo della Scuola entro il termine massimo di tre giorni dalla relativa seduta e devono restare esposte per l’intero anno. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone salvo contraria richiesta dell’interessato.
I componenti del Consiglio di Circolo, che non possano intervenire ad una seduta, devono far pervenire al Consiglio, in qualsiasi modo, prima della seduta stessa, la comunicazione dell’assenza.
Verrà controllato periodicamente il numero delle assenze, per ottemperare all’art. 29 del D.P.R. 416 del 1974.
Il Consiglio stabilisce, in linea di massima, i periodi in cui riunirsi, con cadenza non inferiore a due mesi, cercando di raggruppare più punti all’o.d.g., prevedendo le scadenze del calendario scolastico.
La giunta esecutiva si riunisce, di regola, nel giorno in cui è convocato il Consiglio di Circolo. La riunione della Giunta esecutiva precederà quella del Consiglio di Circolo ed avrà luogo in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.

 

ART. 12 Relazione annuale
La relazione annuale del Consiglio di Circolo al Provveditore agli Studi e al Consiglio scolastico provinciale prevista dall’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. 31 Maggio 1974 n. 416 è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del consiglio, da convocarsi entro il mese di Ottobre e, comunque quando si dà luogo al rinnovamento dell’organo, prima dell’insediamento dello stesso. La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio di Circolo e dal Presidente della giunta esecutiva, è inviata al Provveditore agli Studi e al consiglio provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione, dal Dirigente Scolastico.

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 13 Pubblicità degli atti.
La pubblicità degli atti del Consiglio di Circolo, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 31 Maggio 1974 n. 416, deve avvenire mediante affissione, in apposito albo di circolo, della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso, sottoscritta e autenticata dal Dirigente Scolastico.
L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di segreteria del circolo e per lo stesso periodo sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.


ART. 14 Convocazione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:
a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio - art. 66 del D.P.R. 31 Maggio 1974 n. 417;
b) alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 31 Maggio 1974 n. 117;
c) ogni qualvolta se ne presenta la necessità.

 

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