I dipendenti pubblici si impegnano
ad osservarli all’atto dell’assunzione in servizio.
Nell’espletamento dei propri compiti il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l’interesse pubblico orientando il
proprio comportamento alla cura dell’interesse che gli è
stato affidato evitando situazioni che possono nuocere
all’immagine della pubblica amministrazione.
Nel rispetto dell’orario di lavoro, il dipendente dedica
tutte le sue energie allo svolgimento delle proprie
competenze, si impegna ad adempierle nel modo più
semplice ed efficiente assumendo tutte le responsabilità
connesse al proprio compito.
Il comportamento del dipendente deve essere tale da
stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i
cittadini e l’amministrazione. Nei rapporti con i
cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non
ne ostacola l’esercizio dei diritti.
Favorisce l’accesso degli stessi alle informazioni a cui
hanno titolo e nei limiti in cui ciò non sia vietato.
Il dipendente non chiede, per sé o per gli altri, né
accetta, neanche in occasione di festività, regali o
altre utilità da soggetti che abbiano o comunque possano
trarre benefici da decisioni o attività inerenti
all’ufficio.
Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire
ad associazioni ed organizzazioni né l’induce a farlo
promettendo vantaggi.
Il dipendente non sollecita ai propri superiori il
conferimento di incarichi remunerati.
Il dipendente, nell’adempimento della prestazione
lavorativa, assicura la parità di trattamento: egli non
rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano
normalmente accordate o rifiutate ad altri.
Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre
nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino.
Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né
affida ad altri dipendenti il compimento di attività di
propria spettanza;limita le assenze da luogo di lavoro a
quelle strettamente necessarie; non utilizza a fini
privati materiali o attrezzature di cui dispone per
ragioni d’ufficio; salvo in caso di urgenza non utilizza
le linee telefoniche dell’ufficio per esigenze
personali.
Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta
adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce
le spiegazioni che gli siano richieste in ordine alle
proprie competenze.
Nella redazione di testi scritti e in tutte le altre
comunicazioni adotta un linguaggio chiaro e
comprensibile, si preoccupa del rispetto degli standard
di qualità e quantità fissati nell’apposita Carta dei
Servizi.
Nella stipula di contratti per conto
dell’amministrazione, il dipendente non ricorre a
mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o
promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione,
né per facilitare o aver facilitato la conclusione o la
esecuzione del contratto.
Non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti
di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a titolo privato nel biennio precedente bensì
si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni
ed alle attività relative all’esecuzione del contratto.
Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con
imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente,
contratti per conto dell’amministrazione ne informa per
iscritto il dirigente dell’ufficio.
Le famiglie degli alunni, in caso di sciopero, devono
essere tempestivamente informate per iscritto, tramite
gli alunni stessi, in modo che possano rendersi conto
che potrebbe non essere garantito il normale svolgimento
delle lezioni.
Il collaboratore o i collaboratori in servizio durante
la protesta che si occupano di accoglienza
prescolastica, non dovranno accogliere gli alunni delle
sezioni scioperanti accompagnati dai genitori mentre
hanno l’obbligo di ricevere quelli trasportati.
Superata la porta dell’edificio l’alunno è preso
comunque sotto la responsabilità di vigilanza della
scuola , la quale lo dovrà “custodire” per l’intero
orario delle lezioni per lui programmate. Il che vuol
dire che la sorveglianza dovrà essere garantita dallo
stesso Dirigente eventualmente presente, nonché da
qualsiasi docente, ATA o collaboratore in regolare
servizio e se è necessario anche al di fuori del normale
turno di lavoro.
L’insegnante non scioperante non dovrà sostituirsi al
collega in sciopero svolgendo attività non di
competenza, ma solo attendere a compiti di sorveglianza
a tutela dei minori.
Il Dirigente Scolastico comunicherà all’Ente gestore del
trasporto scolastico l’entità delle adesioni alla
proposta.
Il Dirigente Scolastico garantirà il mantenimento dei
previsti servizi essenziali anche in caso di assemblee
del personale scolastico, variando l’entrata o l’uscita
degli alunni a seconda delle adesioni espresse.
Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno
sciopero, individuerà con un preavviso di cinque giorni
i nominativi del personale tenuto alle prestazioni
indispensabili che ha diritto di esprimere, entro il
giorno successivo, la volontà di aderire allo sciopero
indetto chiedendo la sostituzione.
In caso di adesione allo sciopero da parte del Dirigente
Scolastico, egli stesso nell’ambito del potere di delega
e di affidamento di incarichi, esplicitamente previsto
dal D.L.g.s.n°29 del 1993 nominerà in sua sostituzione
uno dei due docenti cui ha affidato funzione di
collaborazione o vicariato o un altro scelto per
l’occasione.
Chi sostituisce il Dirigente in sciopero potrà
intervenire solo per garantire le prestazioni
indispensabili aventi carattere di essenzialità ed
urgenza e non potrà né dovrà intervenire per assicurare
prestazioni che siano procrastinabili.
Non potrà quindi intraprendere nessuna iniziativa o
assumere alcuna decisione relativamente a:
certificazioni;
atti
amministrativi;
modifiche
dell’orario delle lezioni;
direttive
agli uffici di segreteria;
firma
della corrispondenza in uscita.
La dichiarazione di adesione allo sciopero del Dirigente
non ha carattere obbligatorio.
I Dirigenti delle scuole, che ritengono utile o
necessario informare l’utenza direttamente, potranno
ovviamente farlo. |