Nella seconda parte della Costituzione italiana, dall'Art. 55 all'Art. 139, viene indicato il modo in cui deve essere organizzato lo Stato attraverso i suoi organismi. La struttura del nostro Stato non è verticistica nel senso gerarchico della definizione, pertanto è solo per comodità che noi vi elencheremo i suoi organismi in una successione verticale.

 

Presidente della Repubblica

- Rappresenta lo Stato nazionale. Viene eletto dal Parlamento riunito in seduta comune, insieme a tre rappresentanti per ciascuna regione (solo uno per la Valle d'Aosta) in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.La carica dura sette anni; ciò impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota.

 

Parlamento

- Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, i quali sono eletti per cinque anni. Esso ha funzione legislativa: tale funzione è esercitata collettivamente dalle due Camere.

 

Governo

-Il Governo detiene la funzione esecutiva delle Leggi dello Stato. La Carta costituzionale disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri". Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 400/88.

"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione"
 

Pubblica amministrazione

-La pubblica amministrazione, in seno alle Regioni, alle Province e ai Comuni, hanno la funzione amministrativa.

 

La Magistratura

-la Magistratura ha funzione giudiziaria. Si compone di  giudici e  pretori, i quali hanno il compito di giudicare chi non rispetta le leggi.

 

La Corte Costituzionale

-Quest'ultima ha funzione di controllo sulla conformità alla Costituzione sia delle leggi che dei giudizi.

 

 

 

Per riassumere, appendiamo in memoria questo quadro...

 

 

 

 

Il Tao diceva: "L'imperatore non fa mai leggi, perché se emanasse una norma vorrebbe dire che qualcosa non va". Ogni legge, infatti, in qualche modo è la spia di una condizione imperfetta: l'ideale sarebbe non averne bisogno.
Sergio Quinzio

nasce una legge

   Il viaggio che deve compiere una proposta o disegno di legge, per trasformarsi in legge è piuttosto lungo e complicato.

Inizialmente il Governo, o il popolo tramite referendum, o il Parlamento o i Consigli Regionali o il CNEL presentano un progetto di legge ad una delle due Camere. Il progetto viene assegnato ad una commissione parlamentare competente.

In seguito i membri della camera lo discutono:c'è chi parla a favore e chi parla contro.

Quindi si passa alla votazione: la proposta deve ottenere la maggioranza di voti a favore; in caso contrario è respinta.

Il disegno di legge viene presentato all'altra Camera, dove lo attende un percorso analogo al precedente.

Se approvato da ambedue le Camere, passa al Presidente della Repubblica, che lo firma.

Il disegno di legge diventa una vera legge che viene promulgata, emanata.

Dopo 15 giorni la legge entra in vigore su tutto il territorio nazionale con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Se non è chiaro... provate con lo schema!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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L'ORGANIZZAZIONE DELLO STATO ITALIANO